La registrazione di un colloquio intrattenuto con l’imputato dalla persona offesa, che lo registra clandestinamente in un ambiente privato, non costituisce intercettazione ma una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico e quindi si tratta di prova documentale. ...
Registrazioni effettuate da uno dei partecipanti alla conversazione svoltasi nei luoghi di lavoro (nello specifico la cucina e l'ufficio di un ristorante dell'imputato) e della ded...





